Decreto legge e codice della strada catene = pneumatici invernali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 DICEMBRE 1992, n. 495 (GU n. 303 Suppl.Ord. del 28/12/1992)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.
040
CIRCOLAZIONE STRADALE - 001 IN GENERE
086
FONTI DEL DIRITTO - 148 REGOLAMENTI - IN GENERE
Materia: CIRCOLAZIONE STRADALE
PD: S9923782
URN: urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1992-12-16;495






Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO L'ARTICOLO 87 DELLA COSTITUZIONE;
VISTA LA LEGGE 13 GIUGNO 1991, N. 190, ED IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 3 IL QUALE PREVEDE CHE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SONO EMANATE NORME REGOLAMENTARI PER L'ESECUZIONE E L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA;
VISTO L'ARTICOLO 17, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400;
UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, ESPRESSO NELLA ADUNANZA GENERALE DEL 30 NOVEMBRE 1992;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE 1992;
SULLA PROPOSTA DEI MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DEI TRASPORTI;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
PARAGRAFO 3. LA SEGNALETICA VERTICALE (ART. 39 CODICE DELLA STRADA)

C) SEGNALI DI OBBLIGO

ART. 122. (ART. 39 COD. STR.) (SEGNALI DI OBBLIGO GENERICO)

II.87

8 .  IL SEGNALE CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (FIG. II.87) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE L'OBBLIGO DI CIRCOLARE, A PARTIRE DAL PUNTO DI IMPIANTO DEL SEGNALE, CON CATENE DA NEVE O CON PNEUMATICI DA NEVE. IL SEGNALE PUÒ ESSERE INSERITO IN ALTERNATIVA ENTRO QUELLO DI TRANSITABILITÀ MANTENENDO IL PROPRIO VALORE PRESCRITTIVO.

Interrogazione parlamentare

Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08215
Atto n. 4-08215

Pubblicato il 24 febbraio 2005
Seduta n. 748

FABRIS. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:

le avverse condizioni atmosferiche, tipiche della stagione invernale, interessano oramai indistintamente l'intera penisola italiana, procurando enormi disagi soprattutto alle popolazioni del Centro-Sud, meno abituate ad affrontare simili situazioni climatiche;

la sicurezza stradale in riferimento alla circolazione degli autoveicoli su strade ghiacciate o innevate rappresenta un tema di primaria importanza;

l'articolo 122.8 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada prevede che "Il segnale catene per neve obbligatorie deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve";

gli pneumatici invernali, detti anche "da neve" o "termici", riconoscibili per la sigla M&S, M-S, MS o M+S, assicurano prestazioni superiori in aderenza, motricità e frenata nelle abituali condizioni invernali, ovverosia quando la strada non è solo innevata, ma anche ghiacciata o bagnata;

numerosi Paesi europei, tra cui Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Svezia e Slovenia, hanno posto in essere normative che prevedono l'obbligo tassativo del montaggio di pneumatici per l'intera stagione invernale;

dal 1997 la Valle d'Aosta ha emanato una specifica ordinanza che impone l'utilizzo di pneumatici invernali o di catene al seguito dal 15 ottobre al 15 aprile;

considerato che:

secondo quanto emerso nel corso dell'audizione del Presidente dell'ANAS, Vincenzo Pozzi, presso l'8a Commissione permanente del Senato della Repubblica, potrebbe presto farsi spazio una normativa che preveda sempre l'obbligo di catene a bordo dei veicoli;

gli pneumatici invernali, non necessitando del montaggio di catene, garantiscono la prosecuzione della marcia in tutta sicurezza senza fermarsi;

in Italia l'impiego di pneumatici invernali è diffuso in ben oltre la metà delle autovetture circolanti;

l'obbligo di catene a bordo non è praticabile indistintamente per tutte le tipologie di vetture;

nei mesi scorsi si sono verificati alcuni episodi che hanno visto coinvolti automobilisti costretti dalle forze dell'ordine ad invertire il senso di marcia poiché non in possesso di catene da neve, sebbene muniti di pneumatici invernali,

si chiede di sapere se corrisponda al vero che il Ministro in indirizzo stia considerando la possibilità di una modifica normativa volta a prevedere l'obbligo di catene a bordo e se tale obbligo non sia considerato assolto qualora l'autovettura sia già equipaggiata con pneumatici invernali.

Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 612/2005

Roma, 31 marzo 2005

OGGETTO: Pneumatici invernali e catene da neve.

omissis

si comunica che in caso di neve vale il disposto di cui all'art. 6 c. 4 lett. e) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), secondo il quale l'ente proprietario della strada, con ordinanza motivata, può prescrivere che i veicoli siano muniti, in alternativa , di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia sulla neve e sul ghiaccio.

Analogamente il segnale di cui all'art. 122 c. 8 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992), illustrato nella fig. II.87, prescrive l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto, con catene da neve o, in alternativa , con pneumatici da neve.

omissis

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini

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