C) SEGNALI DI OBBLIGO
ART. 122. (ART. 39 COD. STR.) (SEGNALI DI OBBLIGO GENERICO)
Pubblicato il 24 febbraio 2005
Seduta n. 748
FABRIS. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
le avverse condizioni atmosferiche, tipiche della stagione invernale, interessano oramai indistintamente l'intera penisola italiana, procurando enormi disagi soprattutto alle popolazioni del Centro-Sud, meno abituate ad affrontare simili situazioni climatiche;
la sicurezza stradale in riferimento alla circolazione degli autoveicoli su strade ghiacciate o innevate rappresenta un tema di primaria importanza;
l'articolo 122.8 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada prevede che "Il segnale catene per neve obbligatorie deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve";
gli pneumatici invernali, detti anche "da neve" o "termici", riconoscibili per la sigla M&S, M-S, MS o M+S, assicurano prestazioni superiori in aderenza, motricità e frenata nelle abituali condizioni invernali, ovverosia quando la strada non è solo innevata, ma anche ghiacciata o bagnata;
numerosi Paesi europei, tra cui Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Svezia e Slovenia, hanno posto in essere normative che prevedono l'obbligo tassativo del montaggio di pneumatici per l'intera stagione invernale;
dal 1997 la Valle d'Aosta ha emanato una specifica ordinanza che impone l'utilizzo di pneumatici invernali o di catene al seguito dal 15 ottobre al 15 aprile;
considerato che:
secondo quanto emerso nel corso dell'audizione del Presidente dell'ANAS, Vincenzo Pozzi, presso l'8a Commissione permanente del Senato della Repubblica, potrebbe presto farsi spazio una normativa che preveda sempre l'obbligo di catene a bordo dei veicoli;
gli pneumatici invernali, non necessitando del montaggio di catene, garantiscono la prosecuzione della marcia in tutta sicurezza senza fermarsi;
in Italia l'impiego di pneumatici invernali è diffuso in ben oltre la metà delle autovetture circolanti;
l'obbligo di catene a bordo non è praticabile indistintamente per tutte le tipologie di vetture;
nei mesi scorsi si sono verificati alcuni episodi che hanno visto coinvolti automobilisti costretti dalle forze dell'ordine ad invertire il senso di marcia poiché non in possesso di catene da neve, sebbene muniti di pneumatici invernali,
si chiede di sapere se corrisponda al vero che il Ministro in indirizzo stia considerando la possibilità di una modifica normativa volta a prevedere l'obbligo di catene a bordo e se tale obbligo non sia considerato assolto qualora l'autovettura sia già equipaggiata con pneumatici invernali.
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 612/2005
Roma, 31 marzo 2005
OGGETTO: Pneumatici invernali e catene da neve.
omissis
si comunica che in caso di neve vale il disposto di cui all'art. 6 c. 4 lett. e) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), secondo il quale l'ente proprietario della strada, con ordinanza motivata, può prescrivere che i veicoli siano muniti, in alternativa , di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia sulla neve e sul ghiaccio.
Analogamente il segnale di cui all'art. 122 c. 8 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992), illustrato nella fig. II.87, prescrive l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto, con catene da neve o, in alternativa , con pneumatici da neve.
omissis
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini